Cass. Civ., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24931, accogliendo la richiesta dell’avv. Umberto Santi, difensore della contribuente, stabilisce che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, in caso di tempestiva accettazione con beneficio d’inventario, ed in presenza di un erede minore, scade per tutti i coeredi dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del coerede minore.

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte ciò comportava, per quanto concerneva i beni reperiti successivamente alla dichiarazione di successione del 1998, per i quali era stata presentata dichiarazione integrativa nel maggio 2007, l’applicazione delle minori aliquote previste dalla riforma operata dall’articolo 69 della legge 342/2000 e non di quelle – molto più gravose – previste originariamente dal decreto legislativo 346/’90 nel testo previgente.

Infatti – stabilisce la Corte di Cassazione – “considerato che l’art. 69, comma 15, della legge 21.11.2000 n. 342 prevede che le disposizioni contenute nell’articolo medesimo si applicano alle successioni per le quali il termine per la presentazione delle relative dichiarazioni scade dopo il 31.12.2000, all’imponibile dichiarato doveva applicarsi l’aliquota del 4%”.

La Suprema Corte conferma così le decisioni di primo e secondo grado, tutte favorevoli alla contribuente.

La sentenza: cassazione-sentenza-2016-n-24931-successione

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