CTP Padova, 17 maggio 2019, n. 135 ha stabilito che nelle cartelle di pagamento è necessaria la motivazione sulla quantificazione degli interessi.

Gli avvisi di accertamento degli anni ’90 non consentivano al contribuente di controllare il calcolo delle imposte richieste senza aprire un codice tributario, perché non indicavano le aliquote applicate oppure indicavano solamente – anche in presenza di applicazione di 5 o 10 aliquote diverse ai differenti scaglioni di imposta – solo l’aliquota minima e l’aliquota massima (e non, per es., le otto aliquote intermedie pure applicate al rispettivo scaglione), e ciò nonostante il DPR 600/’73 imponesse l’indicazione delle aliquote applicate. La giurisprudenza ha imposto al Fisco l’indicazione di tutte le aliquote applicate, consentendo così al contribuente di controllare immediatamente la correttezza dei calcoli a suo carico.

Le cartelle di pagamento attuali non consentono mai al contribuente di controllare il calcolo degli interessi richiesti senza aprire un codice tributario: tanto che ad una recente cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario in Veneto il presidente dei giudici tributari veneti lamentava che la quantificazione degli interessi delle cartelle fosse più misteriosa del terzo segreto di Fatima.

Accogliendo sul punto l’eccezione formulata dall’avv. Umberto Santi, i Giudici patavini hanno recentemente statuito che  “Per quanto riguarda invece la mancata indicazione nelle cartelle impugnate delle modalità di calcolo degli interessi, il Collegio aderisce alle conclusioni della giurisprudenza di merito che ritiene necessaria l’indicazione, nella cartella, del tasso di interesse applicato e delle esatte modalità di calcolo degli interessi, in quanto, in assenza, si ha una carenza di motivazione e violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento della Cassazione (n.10481 del 2018 e n. 15554 del 2017) in merito al carattere criptico e non comprensibile degli interessi riportati in cifra globale, osservando che l’obbligo di completezza della motivazione non può essere soddisfatto con il mero richiamo alla normativa prevista dal dpr 602/1973 ed in particolare dall’ art. 20“.

Una scelta di civiltà, e di rispetto del contribuente.


CTP Padova, 17 maggio 2019, n. 135: CTP Padova sentenza 17 maggio 2019 n 135

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