La Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta dell’avv. Umberto Santi, ha respinto il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle Entrate, delineando un quadro completo della emendabilità delle dichiarazioni fiscali.

Di particolare interesse un paio di chiarimenti:

A)  nel procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, è ammessa l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto e diritto, contenuto nella dichiarazione;

B) ciò non giova al contribuente per chiedere il rimborso, ma per difendersi dall’avviso di accertamento.


 

Ecco le parole della Corte di Cassazione.

“Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato il seguente principio: La possibilita’ di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2 comma 8 bis, e’ esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilita’ di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, e’ esercitabile non oltre i termini stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, e’ esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalita’ della dichiarazione integrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalita’ e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, e dall’istanza di rimborso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, in sede contenziosa, puo’ sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul’obbligazione tributaria.

Su tale ultima questione del resto questa Corte ha ripetutamente ribadito che,in tema d’imposte sui redditi, il termine annuale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8 bis, per la presentazione della dichiarazione integrativa, finalizzata all’utilizzazione in compensazione del credito eventualmente risultante, cosi’ come non interferisce sul termine di decadenza previsto per l’istanza di rimborso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, in cui e’ ammessa l’emendabilita’, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto e diritto, contenuto nella dichiarazione, atteso il diverso piano su cui operano le norme in materia di accertamento e riscossione rispetto a quelle che governano il processo tributario(Cass.21740/15; Cass. 3754/14; Cass. 226/11).

Da cio’ consegue che la resistente ancorche’ decaduta dalla possibilita’ di chiedere il riconoscimento del rimborso d’imposta poteva tuttavia eccepire la non debenza in corso di giudizio con l’obbligo da parte del giudice di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del rimborso, obbligo nella specie adempiuto con l’accertamento nella sentenza di appello (foglio 6) del diritto della contribuente di usufruire del beneficio”.

L’originale della sentenza: Cass 3 agosto 2016 n 16185 Emendabilità dichiarazione in sede contenziosa

 

 

© Copyright 2019 Studio Santi - Made by Jacopo Giacomin Studio Web - Privacy e Cookie policy