
Cass. civ., Sez. Trib., 13 ottobre 2020, n 22038, ha accolto il ricorso dell’avv. Umberto Santi, riconoscendo l’inesistenza di un obbligo di denuncia (ex art. 19 DPT 131/’86) in caso di decadenza da agevolazioni tributarie. Dall’inesistenza dell’obbligo di denuncia deriva la durata triennale del termine di decadenza per l’accertamento, anziché quinquennale per omessa registrazione (di tale denuncia).
Nel caso – come nella specie – di agevolazione relativa ai piani particolareggiati ex art. 33 Legge n. 388 del 2000 (caso nel quale per non perdere l’agevolazione il contribuente deve edificare entro cinque anni), la Suprema Corte ha poi riconosciuto che il termine di decadenza triennale decorre dalla causa di decadenza, e quindi qualora – già prima della scadenza del termine di cinque anni per edificare – risulti l’impossibilità dell’edificazione stessa (per es. per aver rivenduto il terreno prima dei cinque anni, il che rende impossibile per il contribuente edificare direttamente sul terreno agevolato) e dunque qualora la causa di decadenza si verifichi prima della scadenza del termine quinquennale per edificare, allora il termine triennale di decadenza decorre dal verificarsi della causa di decadenza (nel caso concreto dalla registrazione degli atti di rivendita) e non dalla scadenza del termine quinquennale per edificare.
La sentenza illustra con compiutezza e sistematicità gli approdi ai quali già in precedenza la Suprema Corte era pervenuta.
Peraltro è capitato che tali principi fossero stati enunciati, ma non applicati, nonostante la conforme ricostruzione della fattispecie: per tale motivo pende revocazione avverso Cass. civ., Sez. Trib. 2223 del 30 gennaio 2018.