La Cassazione accoglie il ricorso in tema di PPC

La Corte di Cassazione con la sentenza 18.4.2023, n. 11271/’23, dep. 28 aprile 2023, accoglie il ricorso dell’avv. Santi in tema di agevolazioni per la PPC (piccola proprietà contadina).

La Suprema Corte premette che «La disciplina in materia ha subito negli anni una profonda evoluzione che ha portato ad estendere i benefici fiscali anche alle società agricole, sia di persone che di capitali, che abbiano veste di imprenditore agricolo professionale».

La Corte di Cassazione rileva che «in tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l’esclusione della decadenza [e cioè la permanente spettanza] dai benefici, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, opera anche nelle ipotesi in cui l’affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all’art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto  di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l’originario beneficiano dell’agevolazione . 

Allora – conclude il ragionamento argomentativo della Corte di Cassazione – «anche l’art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001 debba essere adeguato sul piano interpretativo alle nuove previsioni che hanno portato ad equiparare, quanto al riconoscimento dei benefici per la Piccola proprietà contadina, persone fisiche e società agricole, sia di persone che di capitali, per cui deve estendersi l’esclusione della decadenza anche alle ipotesi in cui l’affitto o la vendita venga effettuato a favore di società che abbiano sia un oggetto riconducibile all’art. 2135 c.c., sia una compagine societaria equivalente sul piano dei legami familiari a quella prevista dalla norma, permanendo anche in questo caso intatta quella presunzione di continuità nella coltivazione diretta del fondo che costituisce la ratio della disposizione in deroga. 

Tale estensione non costituisce una deroga al principio condiviso che impone l’interpretazione restrittiva delle norme di natura agevolativa, bensì un mero adeguamento del dettato normativo pregresso alla evoluzione normativa successiva che ha determinato una equiparazione di persone fisiche e società agricole nell’ammissione ai benefici fiscali».

Download sentenza n. 11271/’23

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