
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18213 depositata il 16 settembre 2016, conferma la precedente pronuncia n. 2072 depositata il 3 febbraio 2016, e come richiesto dall’avv. Umberto Santi riconosce la piena spettanza delle agevolazioni prima casa, con integrale conservazione pure del credito d’imposta anche in caso di precedente pagamento non (in tutto o in parte) con denaro, ma mediante compensazione (con il credito d’imposta spettante per un – ulteriormente anteriore – acquisto prima casa).
La sentenza n. 18213/’16 inoltre riconosce che il notaio, destinatario dell’avviso di liquidazione, ben poteva impugnarlo e difendersi dalla pretesa conseguente al disconoscimento dell’agevolazione prima casa: mentre è pacifico nella giurisprudenza della Suprem Corte che il notaio non può chiedere il rimborso di imposte pagate (anche dal notaio medesimo, ma per le parti di un atto da lui rogato) ma asseritamente non dovute, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sua legittimazione ad impugnare l’avviso a lui notificato con il quale l’A.F. avanzi pretese in relazione ad un atto da lui rogato.
La sentenza: cassazione-sentenza-2016-n-18213-agevolazioni-prima-casa-reiterate-legittimazioni-notaio