Il contenzioso sulla tassazione della rinuncia abdicativa a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità a quota di comproprietà (art. 1104 cod. civ.) patrocinato dall’avv. Umberto Santi vede ventitré sentenze favorevoli al contribuente, a fronte di una coppia (in udienza congiunta) di contrarie (le prime due in ordine di tempo in secondo grado, poi seguite da nove diverse sentenze di nove diversi collegi tutte favorevoli ai contribuenti, avendo tutte confermato l’annullamento integrale degli avvisi di liquidazione impugnati).

Le due isolate sentenze contrarie sono state impugnate in Cassazione, ove pendono. Le successive sentenze di secondo grado favorevoli al contribuente sono in gran parte passate in giudicato.

Così per esempio CTR Veneto n. 1233  del 2017 accogliendo la richiesta dell’avv. Umberto Santi, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di liquidazione che aveva negato le agevolazioni prima casa ad un atto di rinuncia abdicativa senza spirito di liberalità.

Presupposto della sentenza è l’identità del meccanismo giuridico posto a base della rinuncia all’usufrutto e della rinuncia al diritto di comproprietà: in entrambi i casi non si verifica nessun trasferimento di diritti, ma i diritti “superstiti” ,  non più compressi dalla compresenza del diritto di usufrutto ovvero di un altro diritto di comproprietà, si riespandono.

L‘ identità del meccanismo giuridico che si realizza comporta ovviamente  identità di disciplina fiscale, anche sotto il profilo della applicabilità delle agevolazioni prima casa.

Sul piano civilistico la Suprema Corte ha riconosciuto, anche recentemente, che in caso di rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà opera il principio di elasticità della proprietà dell’altro comproprietario (o degli altri comproprietari).
“Con la rinuncia, negozio di natura abdicativa, si è operato ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà, l’accrescimento della quota rinunciata a favore del compartecipe” (Cass. civ. Sez. II, 9.11.2009, n. 23691). Il medesimo principio è ribadito da Cass. Civ., 25.2.2015, n. 3819.

Ebbene, per le agevolazioni prima casa  in caso di rinuncia al diritto di usufrutto, la stessa agenzia delle entrate pacificamente ne ammette l’applicabilità, come ricordato della sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto. La perfetta identità di meccanismo giuridico comporta  l’applicabilità della medesima disciplina fiscale anche sotto il profilo delle agevolazioni prima casa.

Del resto questa sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto conferma la decisione di poco precedente (ma passata in giudicato) di altra sezione della CTR Veneto, la n. 459/02/17 del 20 marzo 2017, dep. il 5 aprile 2017, non impugnata e ormai definitiva.

La sentenza è commentata da Angelo Busani nel Sole 24 ore del 9 dicembre 2017, a pag. 19, nell’articolo “Rinuncia alla quota con tasse prima casa”.


In nove recenti sentenze la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha confermato l’integrale annullamento degli avvisi di liquidazione che era già stato deciso in primo grado.
La Seconda Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Pres. Tenaglia, Rel. Minelli), in data 20.3.2017 ha infatti emesso la sentenza n. 459/2017 depositata il 5.4.2017, la quale è passata in giudicato il 5 novembre 2017.
La Nona Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Pres. Risi, Rel. Amodeo, Giud. Maggiori), in data 28.11.2017 ha emesso la sentenza n. 1233/2017 depositata il 7.12.2017 (notificata, ed ormai passata in giudicato).
Tale sentenza è stata commentata favorevolmente da Angelo Busani nel quotidiano Il Sole 24 ore del 9 dicembre 2017.
La Prima Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Pres. e Rel. Guidorizzi, Giud. Rindone, Giud. Troiani) in data 26.3.2018 ha emesso la sentenza n. 407/2017, depositata il 9.4.2018 (notificata, ed ormai passata in giudicato).
L’Ottava Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Pres. Tenaglia, Rel. Maggiori, Giud. Marcoleoni), con la sentenza n. 433 del 27.3.2018, depositata il 12.4.2018.
La Prima Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Pres. Guidorizzi, Rel. Rindone, Giud. Troiani) in data 9.4.2018 ha emesso la sentenza n. 510, depositata 7.5.2018.
La Quarta Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Pres. Valmassoi, Rel. Corletto, Giud. Dorigatti), ha emesso la sentenza n. 1325/2018 del 23.10.2018, depositata il 22.11.2018.
La Prima Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Pres. Massimo Scuffi, Rel. Gabriele Guarda, terzo giudice Giorgio Marcoleoni) con sentenza n. 105/‘19 del 20.2.2019 ha confermato che “l’atto in esame possa godere del regime agevolativo ‘prima casa’”.

Poi la Quinta Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Pres. Fadel, Rel. Cimenti, Giud. Facco) in data 3.4.2019 ha emesso la sentenza n. 247, depositata l’8.4.2019.

Da ultimo la Seconda sezione della CTR il 24 ottobre 2019 (n. 962) ha confermato l’annullamento del primo grado (vedi l’articolo ed il link a CTR Veneto 24 ottobre 2019 n. 1175

Tali sentenze hanno quindi confermato gli annullamenti degli avvisi di liquidazione con i quali l’Ufficio Territoriale di Padova 1 dell’Agenzia delle Entrate aveva negato le agevolazioni prima casa agli atti di rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità.

Granitica, anzi monolitica giurisprudenza di merito della Commissione Tributaria Provinciale di Padova.
La Commissione Provinciale di Padova si è infatti pronunciata finora almeno quattordici volte con quattro diverse Sezioni e con sei diversi Presidenti e otto diversi Relatori.
Per quanto riguarda le pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Padova si devono ricordare infatti:
– C.T.P. Padova (Pres. e Rel. Vinci), sent. n. 753/06/15 del 9 ottobre 2015;
– C.T.P. Padova (Pres. e Rel. Vinci), sent. n. 754/06/15 del 9 ottobre 2015;
– C.T.P. Padova (Pres. e Rel. Vinci), sent. n. 755/06/15 del 9 ottobre 2015;
– C.T.P. Padova (Pres. e Rel. Vinci), sent. n. 756/06/15 del 9 ottobre 2015;
– C.T.P. Padova (Pres. De Rosa e Rel. Albertin), sent. n. 1000/04/15 del 31 dicembre 2015;
– C.T.P. Padova (Pres. De Rosa e Rel. Albertin), sent. n. 1001/04/15 del 31 dicembre 2015;
– C.T.P. Padova (Pres. Apostoli Cappello e Rel. Pierobon), sent. n. 490/04/16 del 30 giugno 2016;
– C.T.P. Padova (Pres. Apostoli Cappello e Rel. Pierobon), sent. n. 491/04/16 del 30 giugno 2016;
– C.T.P. Padova (Pres. Rossi e Rel. Destro), sent. n. 681/01/16 del 16 settembre 2016;
– C.T.P. Padova (Pres. Rossi e Rel. Destro), sent. n. 682/01/16 del 16 settembre 2016;
– C.T.P. Padova (Pres. De Rosa e Rel. Guerra), sent. n. 472/02/17 dell’ 11 maggio 2017;
– C.T.P. Padova (Pres. Albertin e Rel. Munaro), sent. n. 545/01/17 del 28 giugno 2017.

– C.T.P. Padova (Pres. Albertin e Rel. Toniato), sent. n. 78/01/19 del 22 marzo 2019;
– C.T.P. Padova (Pres. Quaglia e Rel. Rado), sent. n. 101/04/19 del 16 aprile 2019.

 

 

 

Originale della sentenza della C.T.R. Veneto: Ctr Veneto 7 dicembre 2017 n 1233-9-17 Rinuncia abdicativa copia

© Copyright 2019 Studio Santi - Made by Jacopo Giacomin Studio Web - Privacy e Cookie policy