La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena, con la sentenza 29 settembre 2022, n. 83,  ha riconosciuto – in caso di successiva decadenza dalle agevolazioni “principali” – la spettanza delle agevolazioni richieste in via subordinata, poiché nella specie non era necessaria una seconda istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate, essendo i requisiti della seconda agevolazione tutti ricompresi tra i requisiti già controllati per la agevolazione principale.
La Corte infatti ha stabilito che “anche laddove volessimo qualificare la suddetta agevolazione, come subordinata a quella richiesta, applicata e decaduta del compendio unico, la stessa deve essere ritenuta ammissibile (a tal proposito si richiama nello stesso senso sentenza CTP Siena n. 1125/2020 — si veda doc.18 allegato al ricorso).
Le ragioni devono ricercarsi nel fatto che, nel caso in esame, il potere accertativo posto in essere dall’Agenzia per riconoscere le agevolazioni del compendio unico, ha riguardato anche la valutazione dei requisiti (qualifica IAP e sussistenza di terreni agricoli) per beneficiare di altra agevolazione richiesta, basandosi sui medesimi presupposti ed escludendo così la necessità di ricorrere ad altra indagine valutativa“.

L’orientamento che nega la possibilità di richieste di agevolazioni in via subordinata è basato esplicitamente sulla ratio del mancato iniziale controllo della sussistenza dei requisiti del trattamento invocato in via subordinata. Ma nel caso concreto tutti i presupposti e requisiti (ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 e dell’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/’09) del trattamento fiscale di cui al presente motivo di ricorso  sono tutti presenti tra i requisiti posti dalla normativa del compendio unico (la quale, in aggiunta, prevede anche un’ulteriore requisito relativo all’estensione minima dei terreni)

Download CGT1 Siena sentenza 29 settembre 2022 n 83

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