Scarica la sentenza: Cass 27 aprile 2016 n 8362 Ici su rendita e assegnazione credito Ici


 

Lo studio ha vittoriosamente difeso le ragioni del contribuente, contestate in Cassazione per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, la Cassazione ha riconosciuto che “sussiste la legittimazione processuale di … in qualità di liquidatore e legale rappresentante di S… srl nonché in qualità di socio accomandatario, arnministratore e legale rappresentante della società E essendo quest’ultima società assegnataria del credito ICI di S… verso il Comune“.

In secondo luogo, “in tema di ICI e con riferimento a fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l’art. 5, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili; pertanto, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il proprietario del fabbricato di categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile, mentre dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge“.

© Copyright 2019 Studio Santi - Made by Jacopo Giacomin Studio Web - Privacy e Cookie policy