CTP Venezia 7 novembre 2019 n. 1175

Una recentissima sentenza della Prima Sezione della Coommissione Tributaria Provinciale di Venezia, la n. 1175 del 7 novembre 2019, ha sancito l’imposizione a tassa fissa della cessione di contratto di affitto di ramo d’azienda.

L’Agenzia delle Entrate pretendeva di applicare ai “contratti di cessione dei contratti di affitto di azienda” una norma eccezionale – l’art. 35, comma 10 quater, D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 – dettata per i “contratti di affitto di azienda”.

Non si trattava però né di locazione di fabbricati né di affitto di aziende, ma di “atto di cessione del contratto di affitto di azienda”: si tratta insomma di una fattispecie ben diversa rispetto alla stipula di un contratto di affitto di azienda.

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L’art. 31, comma 1, DPR 131/’86, stabilisce che: “La cessione del contratto è soggetta all’imposta con l’aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della parte I della tariffa”.

Quindi: ·

  • in base alla prima parte dall’art. 31, comma 1, TUR, bisogna valutare l’aliquota del contratto ceduto;
  • in base alla seconda parte dell’art. 31, comma 1, TUR, bisogna escludere da tale ipotetica valutazione la “cessione prevista dall’articolo 5 della parte I della tariffa”.

L’Agenzia omette completamente di considerare tale seconda parte dell’art. dall’art. 31, comma 1, DPR 131/’86.

Anche volendo – in denegata ipotesi – negare nel caso di specie l’applicazione del principio di alternatività tra Iva e registro, comunque in base alla normativa nazionale si deve applicare l’imposta di registro in misura fissa. 

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