La CTP di Venezia ha riconosciuto il diritto anche per una casa popolare ad avere un grande giardino di pertinenza.

Con la sentenza 3 giugno 2019 n. 135 della Sez. III, depositata il 6 giugno 2019 (Presidente ed Estensore il dr. Salvatore Vinci), la Commissione lagunare ha annullato l’avviso dell’Agenzia Entrate, la quale ammetteva (come da Ris. 11.4.2008 n. 149/E) che una villa potesse avere un giardino di 20.000 mq., ma negava che una casa alla quale era attribuita la categoria catastale A/4 (Abitazione di tipo popolare) potesse avere un giardino di pertinenza di 8.500 mq.

La Commissione così decide.

«Osserva la Commissione che nessuna norma prevede dei limiti di superficie di terreno da poter considerare come pertinenza
dell’abitazione, posto che l’art. 817 del cod. civ. prevede soltanto che “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”, considerato che l’Agenzia delle Entrate non ha documentato in alcun modo la diversa destinazione del terreno in contestazione e che, invece, il ricorrente, tra l’altro di professione “maestro” e non già di coltivatore diretto, con adeguata documentazione fotografica ha dimostrato e documentato che il terreno in contestazione non viene adibito ad uso agricolo ma soltanto ad area pertinenziale ed ornamentale dell’abitazione, essendo in esso collocati vari giochi ed accessori che lo possono indubbiamente far ritenere pertinenza dell’abitazione, a prescindere dalla sua relativa superficie che è da ritenere irrilevante ai fini della diversa destinazione.
Pertanto, dovendosi ritenere sussistenti i due requisiti soggettivo ed oggettivo previsti dalla citata norma, i terreni in questione vanno considerarsi pertinenti e complementari alla relativa casa e l’impugnato avviso di rettifica e liquidazione va ritenuto, invece, infondato e illegittimo».

CTP Venezia,  sentenza 3 giugno 2019 n. 135 della Sez. III, depositata il 6 giugno 2019: Ctp Venezia sentenza 732-03-19

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