CTP Padova, 17 maggio 2019, n. 135: in cartella necessaria la motivazione sulla quantificazione degli interessi
Accogliendo sul punto l’eccezione formulata dall’avv. umberto Santi, i Giudici patavini hanno recentemente statuito che “Per quanto riguarda invece la mancata indicazione nelle cartelle impugnate delle modalità di calcolo degli interessi, il Collegio aderisce alle conclusioni della giurisprudenza di merito che ritiene necessaria l’indicazione, nella cartella, del tasso di interesse applicato e delle esatte modalità di calcolo degli interessi, in quanto, in assenza, si ha una carenza di motivazione e violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento della Cassazione (n.10481 del 2018 e n. 15554 del 2017) in merito al carattere criptico e non comprensibile degli interessi riportati in cifra globale, osservando che l’obbligo di completezza della motivazione non può essere soddisfatto con il mero richiamo alla normativa prevista dal dpr 602/1973 ed in particolare dall’ art. 20”.