Agevolazioni tributarie anche in via subordinata

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena, con la sentenza 29 settembre 2022, n. 83,  ha riconosciuto – in caso di successiva decadenza dalle agevolazioni “principali” – la spettanza delle agevolazioni richieste in via subordinata, poiché nella specie non era necessaria una seconda istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate, essendo i requisiti della seconda agevolazione tutti ricompresi tra i requisiti già controllati per la agevolazione principale.