CTP Venezia 12 luglio 2019 n. 857 conferma l’esenzione fiscale per la modifica in ogni tempo degli accordi presi al momento della separazione tra i coniugi

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La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia ha accolto quasi integralmente il ricorso proposto dall’Avv. Umberto Santi per il riconoscimento dell’esenzione fiscale per l’accordo volto a modificare in ogni tempo – anche dopo vent’anni – gli accordi presi al momento della separazione tra i coniugi.

In particolare il Giudice Tributario ha riconosciuto l’esenzione per la parte relativa al primo avviso (valore avviso € 19.430,00, pari al 95,04% dell’intera contestazione) concernente il trasferimento immobiliare pattuito in esecuzione della modifica degli accordi personali tra i coniugi, ed ha invece respinto il ricorso per la parte relativa al secondo avviso (valore avviso € 1.015,00) concernente trasferimenti di quote societarie.

Per quanto concerne il trasferimento immobiliare, la sentenza così si esprime:
«Il Collegio rileva che anche la Corte di Cassazione è orientata a ricomprendere nelle agevolazioni ex art. 19 della L. n. 7 4/1987 ogni atto di negoziazione globale nei rapporti tra coniugi, facendo rientrare negli accordi di separazione, ogni atto di consenso che modifica e/o integra gli accordi di separazione stessi, e si iscrivono nel quadro della negoziazione globale tra coniugi. Se ne evince che lo spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniale dei coniugi è meritevole di tutela. Per tale motivo a nulla rileva per il Collegio il fatto che l’immobile sia stato acquistato nell’anno 2017 a distanza di 18 anni dalla separazione».

Per quanto concerne invece il trasferimento delle quote societarie, la sentenza così si esprime:
«Conviene invece il Collegio con l’Ufficio, per quanto riguarda l’esclusione dall’agevolazione per la cessione delle quote societarie: il signor Furlan avrebbe dovuto prima acquistare il 17% delle quote possedute dal figlio, per poi poterle assegnare e distribuire equamente tra i figli; egli infatti non può disporre di beni di proprietà di terzi, sia pure del figlio, se prima non le ha acquistate».

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CTP Venezia sentenza 12 luglio 2019 n 857

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