Integralmente annullata una ripresa di 21 milioni di euro per operazioni soggettivamente inesistenti

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova ha integralmente annullato una ripresa di 21 milioni di euro (per imposte, interessi e sanzioni) per operazioni soggettivamente inesistenti, con la sentenza 18 maggio 2023 n. 182/’23 della Sez. III, Pres. e Relatore il dr. Bruno Cherchi, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Cusinato e Santi.

La Corte patavina fissa importanti principi in tema di ripartizione dell’onere della prova in caso di “frode carosello”.

La Corte tra l’altro sul tema applica anche la novella legislativa di cui all’art. 7 comma 5-bis D. L.vo n. 546/’92, come recentemente modificato dall’art. 6 L. n. 130/’22

I giudici rilevano che «gli indizi fatti emergere nei confronti della [ricorrente] mancano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che, invece, devono essere allegati puntualmente dall’Agenzia delle entrate in maniera da non fare ricadere l’onere della prova sul contribuente.

Rilevato in particolare l’Ufficio non allega quali sarebbero state le reali fornitrici della ricorrente dalle quali avrebbe dovuto accertare i rapporti commerciali, omettendo altresì di dimostrare tempi, modi ed entità della spartizione degli illeciti vantaggi economici acquisiti.

Rilevato, in particolare, che non risulta accertato alcun accordo fraudolento tra la srl e i fornitori che vengono individuati come “cartiere” in quanto il dato che queste, o alcune di esse, abbiano posto in essere attività di frode con altri soggetti, non consente di ritenere provato che altrettanto sia stato fatto con la [ricorrente]».

Infine i giudici patavini hanno «Ritenuto che, a fronte di questi elementi, gli indizi utilizzati dall’ufficio non hanno i requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti per fondare la propria richiesta, e che pertanto non avendo l’Ufficio soddisfatto all’onere probatorio su di esso incombente, anche ai sensi del disposto di cui all’art. 7 co. 5 bis D. Lvo n. 546/1992 come modificato dall’art. 6 L. n. 130/2022, i ricorsi devono essere accolti con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese».

Download sentenza Cgt1 Padova 18 maggio 2023 n. 182/’23

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